Dirigenti decaduti, nullo l’atto dell’avviso sottoscritto da un funzionario incaricato

Importante arresto giurisprudenziale della Commissione tributaria provinciale di Milano che con la sentenza n.3222/25/15 ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico. Il ricorrente aveva dedotto molteplici vizi del predetto avviso tra cui: la nullità dell’atto per violazione delle norme relative agli avvisi di accertamento “impoesattivi”, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, l’irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, l’illegittimità della verifica subita, l’omissione del contraddittorio, nonché l’infondatezza dei rilievi operati dai verificatori e vari vizi di merito. La C.T.P. ha ritenuto sufficiente, ai fini della decisione – la prima che risulti in materia dopo la pronuncia della Consulta n.37/2015  – l’illegittimità dell’atto in relazione alla sottoscrizione dello stesso. L’art. 42 del D.P.R. 600/73 prescrive che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della “carriera direttiva” da lui delegato. Nel caso specifico l’avviso non era stato firmato dal capo dell’ufficio (il direttore provinciale) bensì da un funzionario, asseritamente, da lui delegato. Il ricorrente aveva espressamente chiesto in giudizio che l’ufficio desse prova sia dell’esistenza di tale delega sia della carriera direttiva del delegato. L’ufficio aveva adempiuto alla prima richiesta, depositando la delega, ma non aveva dato dimostrazione della carriera direttiva. Il nome del firmatario, inoltre, compariva nell’ordinanza del Consiglio di Stato (n°5619/2013) fra quelli cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico. La Corte Costituzionale con la nota sentenza n.37 del 17 marzo 2015, ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione che ha consentito tale conferimento di incarichi (art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, convertito in Legge n.44/2012) pur avendo ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di ricorrere all’istituto della delega ai funzionari per l’adozione di atti a competenza dirigenziale. La delega vale anche per gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, ma se il contribuente lo chiede nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate deve produrla in giudizio e deve provare che il funzionario delegato sia della “carriera direttiva”. Dalla richiamata sentenza della C.T.P. di Milano, pertanto, si è dato un primo concreto riscontro alla pronuncia della Consulta riconoscendo la nullità degli atti firmati in passato da soggetti non legittimati.

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