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	<title>Studio Legale Associato degli avvocati Carmelo La Fauci Belponer e Marcello Mancia</title>
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		<title>L’ampio potere di regolazione dell’Autorità indipendente dei trasporti nel settore ferroviario</title>
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		<pubDate>Thu, 09 May 2024 13:32:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nuove Automomie &#8211; Rivista di diritto pubblico &#8211; Volume 3-2018 &#160; The National Independent Authority for Transport, imposed by European Law and established in Italy in 2013, is characterized by using wide powers of control, regulation and sanction, which cover all transport sectors. Regulatory competences seem in particular to interfere, in some areas, with the functions, also of [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belmalex.it/lampio-potere-di-regolazione-dellautorita-indipendente-dei-trasporti-nel-settore-ferroviario/nuove-automomie-rivista-di-diritto-pubblico-volume-3-2018/" rel="attachment wp-att-3573">Nuove Automomie &#8211; Rivista di diritto pubblico &#8211; Volume 3-2018</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The National Independent Authority for Transport, imposed by European Law and established in Italy in 2013, is characterized by using wide powers of control, regulation and sanction, which cover all transport sectors.<br />
Regulatory competences seem in particular to interfere, in some areas, with the functions, also of political direction, of the State, Regional and Local Government, as well as the competences of the other administrative independent bodies such as the National Antitrust Authority or National Anti-Corruption Authority.</p>
<p>This requires the provision of forms of coordination and cooperation beetwen those authorities, waiting for a clear actio finium regundorum by the national legislator, in order to avoid risks of conflicts between the activities of the various authorities or the adoption of contradictory or misaligned decisions and measures on the same issues.<br />
The paper will give a general outline of this type of independent regulation and the several public interests assigned to the Transport Authority, and, in particular, it will focus the attention on many regulatory competences of the Transport Authority on the railway sector, recently extended by the legislative decree n. 139/2018, as well as the content of the several measures adopted<br />
by the Transport Authority for the railway market, considered in the light of European policy of market liberalization, establishing a single European railway area and promoting a safe, efficient, multimodal and sustainable trans-European transport network</p>
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		<title>La speciale disciplina urbanistica ed edilizia delle opere pubbliche &#8211; Articolo Prof. Cristiano Celone &#8211; CERIDAP RIVISTA INTERDISCIPLINARE SUL DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE N.2/2023</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 19:51:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[2023_La speciale disciplina urbanistica ed edilizia delle opere pubbliche_CERIDAP 2_2023 Le opere pubbliche costituiscono uno degli oggetti principali e più qualificati della ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia, cionondimeno ne sono generalmente sottratte. È a partire dagli anni Settanta del secolo scorso che vengono via via introdotte leggi di settore che attribuiscono ai procedimenti di localizzazione e realizzazione di differenti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belmalex.it/wp-content/uploads/2024/03/2023_La-speciale-disciplina-urbanistica-ed-edilizia-delle-opere-pubbliche_CERIDAP-2_2023.pdf">2023_La speciale disciplina urbanistica ed edilizia delle opere pubbliche_CERIDAP 2_2023</a></p>
<p style="text-align: justify;">Le opere pubbliche costituiscono uno degli oggetti principali e più qualificati della ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia, cionondimeno ne sono generalmente sottratte. È a partire dagli anni Settanta del secolo scorso che vengono via via introdotte leggi di settore che attribuiscono ai procedimenti di localizzazione e realizzazione di differenti tipologie di opere pubbliche l’effetto di derogare sia alle previsioni del piano regolatore generale, evitando la procedura ordinaria di variante al piano, sia alla disciplina generale sui titoli abilitativi. Nella stessa direzione si sono mossi i decreti legge n. 77/2021 e n. 36/2022 con riferimento alle opere, agli impianti e alle infrastrutture necessari alla realizzazione di obiettivi strategici dell’Unione europea per la transizione ecologica e energetica del Paese compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). Lo scritto spiega le cause di questa sostanziale<br />
“depianificazione” delle opere pubbliche e analizza soprattutto i regimi speciali individuati dal testo unico dell’edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">
The special urban planning and building regime relevant to of public works Public works constitute one of the main objects of ordinary urban planning and building regulations. However, since the 1970s, laws have been gradually introduced with the effect of derogating either from the provisions of the general land use plan or from the general discipline on authorization procedures to build. The decree-laws n.77/2021 and n. 36/2022 have continued this trend with reference to projects necessary to achieve the strategic objectives of the European Union for the country&#8217;s ecological and energy transition included in the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) and the Integrated National Plan for Energy and Climate (PNIEC). This paper explains the causes of this substantial &#8220;deplanning&#8221; of public works the special regimes identified by the consolidated text on construction.</p>
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		<title>Per una classe dirigente autonoma, performante e responsabile &#8211; Saggio Prof. Cristiano Celone &#8211; Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it &#8211; ISSN 1974 &#8211; 9562 &#8211; Anno XXII &#8211; Fascicolo n. 2/2022</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 18:19:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[2022_ AmbienteDiritto_Per una classe dirigente autonoma, performante e responsabile &#160; Abstract: Il saggio intende mettere in luce il filo conduttore del percorso riformatore, ormai trentennale, del nuovo modello di rapporti tra politica e amministrazione. Oggetto specifico dell’indagine sono il principio della distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e i principi correlati dell’autonomia, della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belmalex.it/wp-content/uploads/2024/03/2022_-AmbienteDiritto_Per-una-classe-dirigente-autonoma-performante-e-responsabile.pdf">2022_ AmbienteDiritto_Per una classe dirigente autonoma, performante e responsabile</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Abstract: Il saggio intende mettere in luce il filo conduttore del percorso riformatore, ormai trentennale, del nuovo modello di rapporti tra politica e amministrazione. Oggetto specifico dell’indagine sono il principio della distinzione delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e i principi correlati dell’autonomia, della valutazione della performance e della responsabilità dirigenziale. Vengono in particolare analizzate le cause che hanno finora impedito lo sviluppo di una classe dirigente realmente autonoma nelle decisioni (e resistente agli eventuali condizionamenti impropri della classe politica) e soprattutto performante e responsabile dei risultati che produce nell’interesse della comunità per migliorarne il benessere sociale ed economico. Le cause di questo insuccesso sono ricondotte a talune scelte discutibili del legislatore, ma anche all’assenza di una cultura condivisa tra politici e burocrati delle rispettive funzioni e responsabilità. Si riscontra poi nella prassi un’incapacità degli organi di governo e degli organi burocratici nell’individuare obiettivi da raggiungere, che siano chiari, sostenibili, impegnativi e migliorativi, nonché nel fornire risorse umane, finanziarie e strumentali, che risultino sufficienti ed adeguate rispetto agli obiettivi. Il corretto funzionamento di questo circuito virtuoso è invece determinante nel contesto delle trasformazioni in atto previste dal recente “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), che, in attuazione del noto programma europeo “Next Generation EU” (NGEU), promuove un’ambiziosa agenda di riforme anche per l’amministrazione, allo scopo di consentirle di realizzare in maniera efficiente ed efficace i progetti innovativi previsti dal Piano fornendo beni e servizi pubblici adeguati alle esigenze di cittadini e imprese.<br />
The purpose of this paper is to highlight the leitmotif of the reform process, now thirty years old, of the new relationship model between Politics and Public Administration. A particular focus of the analysis are the principle of distinction of political-administrative direction and control functions and related principles of autonomy, performance evaluation, and managerial accountability. Particular attention is given to the factors which have up to now prevented the development of a really autonomous Public Management capable of making decisions independently (and unaffected by improper conditioning by the political class) and, above all, capable of performing and accountable for the results it produces in the interest of the community to improve its social and economic well-being. The reasons for this failure can be traced to some questionable choices made by the legislator and to the lack of a shared culture between politicians and bureaucrats regarding their respective roles and accountabilities. Furthermore, the governing bodies and bureaucratic bodies do not seem to be able to identify clear, sustainable, demanding and improving targets, as well as to provide human, financial, and instrumental resources that are sufficient in meeting the targets. Instead, the proper functioning of this virtuous circuit is crucial in the context of the transformations under way envisioned by the recent &#8220;National Recovery and Resilience Plan&#8221; (PNRR). This Plan, by realizing the well-known European Program &#8220;Next Generation EU&#8221; (NGEU), carries out an ambitious reform agenda also for Public Administration to efficiently and effectively implement innovative projects to meet the needs of citizens and companies by providing public goods and services.</p>
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		<title>Domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. n.4 &#8211; Accolta la domanda di un dirigente medico dinnanzi la Corte di Cassazione</title>
		<link>https://www.belmalex.it/domanda-di-revocazione-ex-art-395-c-p-c-n-4-accolta-la-domanda-di-un-dirigente-medico-dinnanzi-la-corte-di-cassazione/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 11:35:28 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con sentenza del 22.10.2022 la Corte di Appello di Roma, sez. II civile, ha accolto la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. &#8211; proposta da un dirigente medico – di altra sentenza della medesima Corte territoriale romana. La revocazione, mezzo di impugnazione straordinario, può essere proposta laddove la sentenza revocanda sia frutto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 22.10.2022 la Corte di Appello di Roma, sez. II civile, ha accolto la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. &#8211; proposta da un dirigente medico – di altra sentenza della medesima Corte territoriale romana.</p>
<p>La revocazione, mezzo di impugnazione straordinario, può essere proposta laddove la sentenza revocanda sia frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è tale errore quanto la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando la decisione è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.</p>
<p>Nel caso in esame, l’attrice in revocazione ha frequentato il corso di specializzazione – prestando regolare attività medico-lavorativa prevista per il medesimo corso – ma non ha percepito alcuna remunerazione in violazione di quanto disposto dalle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE.</p>
<p>Siffatte direttive – recanti norme in materia di formazione dei medici specialisti – disciplinavano le condizioni e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. In particolare, il punto 1 dell&#8217;allegato alla direttiva 75/363/CEE, come aggiunto dalla direttiva 82/76/CEE, stabiliva che l&#8217;attività svolta dagli specializzandi “forma oggetto di una adeguata remunerazione”.</p>
<p>L&#8217;art. 16 della direttiva 82/76 indicava, quale termine ultimo per la relativa attuazione, la data del 31.12.1982. La Repubblica Italiana ha omesso di dare esecuzione alle dette direttive.</p>
<p>Tale omissione ha cagionato al dirigente medico un danno patrimoniale.</p>
<p>In prima battuta la Corte di appello di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non prodotto il curriculum vitae da cui si sarebbe evinta la frequentazione.</p>
<p>In realtà l’attrice in revocazione aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante tale frequentazione, perfettamente esistente sia nel fascicolo di primo grado sia in quello di appello.</p>
<p>La rilevanza di tale sentenza è riconducibile a due ordini di ragioni:</p>
<ul>
<li>la prima, l’accoglimento di un’azione di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc di una sentenza è rarissimo nel panorama giurisprudenziale.</li>
<li>La seconda, risiede nel fatto che la Corte ha accertato che l’esistenza della dichiarazione sostitutiva costituiva un fatto positivamente stabilito e, per l’effetto, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma €. 11.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal medico in relazione al mancato adeguamento delle direttive unionali in materia di diritto alla retribuzione dei medici specializzandi</li>
<li>La seconda, la Corte di appello ha ravvisato l’errore di fatto nella circostanza che l’esistenza della dichiarazione sostitutiva era positivamente stabilita ed ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di oltre €. 11.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.</li>
</ul>
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		<title>Revoca assegnazione presso D.I.A. di Palermo: Illegittimo il provvedimento amministrativo privo di adeguata e satisfattiva motivazione.</title>
		<link>https://www.belmalex.it/revoca-assegnazione-presso-d-i-a-di-palermo-illegittimo-il-provvedimento-amministrativo-privo-di-adeguata-e-satisfattiva-motivazione/</link>
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		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione giurisdizionale ha, recentemente, pronunciato una sentenza sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2019, proposto dalla Dia &#8211; Direzione investigativa antimafia e dal Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, contro OMISSIS, rappresentato e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione giurisdizionale ha, recentemente, pronunciato una sentenza sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2019, proposto dalla Dia &#8211; Direzione investigativa antimafia e dal Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, contro OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato <strong>Carmelo La Fauci Belponer</strong>, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 02089/2019, resa tra le parti.</p>
<p>Nel caso specifico, con ricorso al Tar Sicilia, sede di Palermo, il sig. OMISSIS, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca della relativa assegnazione presso il Centro Operativo della Dia di Palermo &#8211; “<em>essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra il menzionato sottufficiale e il predetto ufficio</em>” &#8211; ed il contestuale ritorno all’amministrazione di provenienza.</p>
<p>Il giudice di primo grado riteneva fondato il dedotto vizio del <strong>difetto di motivazione</strong> <strong>del provvedimento gravato</strong>: ciò in quanto, anche a seguito di un’ordinanza istruttoria, l’amministrazione <strong>non indicava i motivi posti a fondamento della revoca</strong> dell’assegnazione del militare. La nota di riscontro alla richiesta istruttoria, infatti, veniva versata in atti dall’amministrazione resistente con significativi <em>omissis</em> che investivano tutto il contenuto del provvedimento rilevante al fine di comprendere le ragioni dell’allontanamento.</p>
<p>Né il ricorrente, né il Tar, sono mai stati posti nella condizione di conoscere il contenuto integrale di tale atto endoprocedimentale, integrante la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tar accoglieva, quindi, il ricorso per motivi aggiunti (omessa motivazione) ed annullava il provvedimento impugnato.</p>
<p>Avverso la sentenza del Tar, proponevano appello davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – in sede giurisdizionale &#8211; il Ministero dell’interno e la D.I.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>.</p>
<p>Il CGA ha confermato la sentenza appellata enunciando il seguente principio di diritto.</p>
<p>La motivazione nei provvedimenti amministrativi è requisito di validità e deve indicare “<em>i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria</em>”. Attraverso l’obbligo di motivare i provvedimenti prende forma il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.</p>
<p>L’ordinamento giuridico italiano indica in modo tassativo le ragioni di segretezza che possano incidere e limitare l’obbligo di supportare i provvedimenti con adeguata e satisfattiva motivazione.</p>
<p>Il Collegio è ben consapevole della discrezionalità ampia che assiste i provvedimenti di assegnazione (e di revoca della assegnazione) degli appartenenti alle Forze dell’ordine alla Direzione Investigativa Antimafia e della delicatezza e “fiduciarietà” di detto incarico. Ma è proprio l’ampia discrezionalità dei provvedimenti a necessitare di “<em>una motivazione ancora più completa e satisfattiva per consentire al destinatario di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale</em>”.</p>
<p>Il Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia – sezione giurisdizionale &#8211; non ha ritenuto ci fossero ragioni per discostarsi da quanto sopra detto e, pertanto, ha respinto l’appello.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Valido ed efficace il decreto ex art.3 legge n°89/2001 (“Legge Pinto&#8221;) notificato dopo 30 gg. dalla sua emissione</title>
		<link>https://www.belmalex.it/valido-ed-efficace-il-decreto-ex-art-3-legge-n892001-legge-pinto-notificato-dopo-30-gg-dalla-sua-emissione/</link>
		<comments>https://www.belmalex.it/valido-ed-efficace-il-decreto-ex-art-3-legge-n892001-legge-pinto-notificato-dopo-30-gg-dalla-sua-emissione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 14:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte di Appello di Palermo con il recente decreto n.204/2019 R.G., si pronuncia su una delicata questione in materia di equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo. Nel caso specifico i ricorrenti a seguito della emissione in loro favore di un decreto ex art. 3 Legge n°89/2001, prima di provvedere alla sua notifica, avevano [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Appello di Palermo con il recente decreto n.204/2019 R.G., si pronuncia su una delicata questione in materia di equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo.<br />
Nel caso specifico i ricorrenti a seguito della emissione in loro favore di un decreto ex art. 3 Legge n°89/2001, prima di provvedere alla sua notifica, avevano depositato un’istanza di correzione ex artt. 287 c.p.c. e ss., al fine di ottenere la rettifica dell’importo erroneamente liquidato dalla Corte in prima istanza.<br />
Una volta emesso il decreto di correzione i ricorrenti provvedevano, come previsto dalla normativa di specie, a notificare al Ministero dell’Interno, e per esso all’Avvocatura di Stato, sia il decreto originariamente emesso sia quello successivo reso a seguito della istanza di correzione.<br />
Ai suddetti decreti proponeva formale opposizione il Ministero della Giustizia chiedendo alla Corte di Appello di dichiarare l’inefficacia degli stessi per lo spirare del termine decadenziale di cui all’art. 5, comma II, Legge n°89/2001.<br />
Costituitisi in giudizio gli originari ricorrenti resistevano all’opposizione ex adverso sollevata chiedendo la conferma dei decreti emessi.<br />
La Corte di Appello di Palermo, condividendo le difese delle parti opposte, rigettava l’opposizione e condannava altresì il Ministero al pagamento delle spese di lite.<br />
Precisa, infatti la che la disciplina applicabile al procedimento di correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo, mutuata per analogia dal procedimento regolato dagli artt. 287 c.p.c. e ss., attribuisce al provvedimento di correzione una valenza mista dichiarativa e costitutiva laddove prevede che “le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione” (art. 288, comma IV c.p.c.)<br />
Secondo la Corte infatti, l’art. 288, comma IV c.p.c., in conformità ad un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l’errore corretto sia tale da determinare un qualche obiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione e non già quando l’errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un’eventuale correzione dell’errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell’impugnazione”<strong>(Cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.22185 del 20.10.2014)</strong><br />
Tenuto conto che nel caso di specie la correzione operata dal secondo decreto aveva liquidato importi diversi da quelli esposti nel provvedimento di correzione, rivisitando e sostituendo in maniera radicale lo stesso, la Corte territoriale ritiene corretto ricondursi alla emissione del provvedimento di correzione il decorso del termine di inefficacia rigettando, pertanto, l’opposizione promossa dal Ministero della Giustizia.</p>
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		<title>Giardinello, il T.A.R. Sicilia di Palermo accoglie il ricorso presentato contro il Comune per il divieto di realizzazione di un pergolato</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 16:00:20 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il Tribunale Regionale Amministrativo ha accolto il Ricorso presentato dal gestore del noto ristorante “Le Palme” di Rita Caruso contro il Comune di Giardinello. Il Presidente della II^ sezione del Tar Sicilia, Nicola Maisano, relatore Francesco Mulieri, con ordinanza n.959 del 17 settembre scorso ha concesso la sospensiva al locale, in merito ad un provvedimento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale Regionale Amministrativo ha accolto il Ricorso presentato dal gestore del noto ristorante “Le Palme” di Rita Caruso contro il Comune di Giardinello. Il Presidente della II^ sezione del Tar Sicilia, Nicola Maisano, relatore Francesco Mulieri, con ordinanza n.959 del 17 settembre scorso ha concesso la sospensiva al locale, in merito ad  un provvedimento emanato dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Locale  che gli impediva la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un pergolato per uso fotovoltaico. La pronuncia cautelare, resa su ricorso dell’ impresa individuale, legalmente rappresentata dall’Avv. Carmelo La Fauci Belponer, si basa sulla valutazione dei giudici amministrativi che, hanno ritenuto plausibile il difetto d’istruttoria concernente l’invocata applicazione della nozione “regionale” sul pergolato, quale intervento da eseguire senza alcun titolo abilitativo. “L’ufficio tecnico del Comune di Giardinello, invece – si legge in una nota – avrebbe richiamato, a sostegno dell’impugnato divieto,  la normativa statale in tema di pergolato. Tuttavia, come accertato dal Tar, in materia edilizia ed urbanistica, la Regione Siciliana è titolare di potestà legislativa esclusiva e, quindi, va applicata  la norma regionale che non prevede, per l’edificazione del pergolato, il rilascio di un previo titolo edilizio.  Il Tar – prosegue la nota – ha quindi emesso un’ordinanza in cui viene sospeso il diniego e, tra le diverse motivazioni espresse, avrebbe riportaro “il vizio di eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria”. Per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, l’impresa, seguita tecnicamente dalla società di ingegneria Aurora Energy Project, ha peraltro già ottenuto parere positivo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, che, nel suo Nulla Osta, ha anche evidenziato come l’intervento in oggetto “assume valore non trascurabile per il bene della collettività in quanto contribuisce ad abbassare le emissioni di gas inquinanti nell’atmosfera”. “Alla luce di questa ordinanza – dichiara la titolare Rita Caruso – auspico che il comune di Giardinello, quindi l’amministrazione lo rappresenta, in futuro agisca con maggiore responsabilità prima di adottare provvedimenti che non fanno altro che ostacolare le aziende che vogliono crescere e contribuire al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo del territorio”. </p>
<p>(Articolo tratto dal portale on line wwww.teleoccidente.it)</p>
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		<title>Progetti non pagati:maxi pignoramento per 7 oltre milioni di Euro &#8211; Accolto il ricorso di Invitalia S.p.A. contro la Regione Siciliana</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 13:29:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Una serie di incarichi di progettazione effettuati tra il 2009 ed il 2015 mai pagati dall&#8217;Assessorato Regionale all&#8217;Energia ad Invitalia S.p.A., Agenzia Nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (di proprietà del M.E.F.): scatta un maxi pignoramento da 7,4 milioni di euro alla Regione Siciliana. Con ordinanza depositata il 30.3.2017, il Tribunale [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una serie di incarichi di progettazione effettuati tra il 2009 ed il 2015 mai pagati dall&#8217;Assessorato Regionale all&#8217;Energia ad Invitalia S.p.A., Agenzia Nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (di proprietà del M.E.F.): scatta un maxi pignoramento da 7,4 milioni di euro alla Regione Siciliana. Con ordinanza depositata il 30.3.2017, il Tribunale Palermo, IV Sezione Civile &#8211; in composizione collegiale (Pres. Giovanni D&#8217;Antoni, Relatore Michele Alajmo, Giudice Cristina Denaro) &#8211; ha ordinato al tesoriere della Regione (Unicredit S.p.A.) il versamento delle somme, peraltro, già &#8220;congelate&#8221;, ad Invitalia S.p.A. E&#8217; questo l&#8217;epilogo di un contenzioso iniziato circa due anni fa dinnanzi il Tribunale di Roma al quale Invitalia S.p.A. ha fatto ricorso dopo avere diffidato l&#8217;Assessorato Regionale all&#8217;Energia al pagamento di 65 fatture (del valore complessivo di circa 4,9 milioni di Euro) per progetti propedeutici alla bonifica e alla messa in sicurezza di alcuni siti inquinati: quali ad esempio la miniera di Pasquasia, l&#8217;area ex Nissometal di Nissoria, l&#8217;ex Eternit Siciliana S.p.A. di Priolo, la discarica di idrocarburi all&#8217;interno del Biviere di Gela, la discarica di contrada Belluzza a Melilli, la rada di Augusta al porto di Siracusa e l&#8217;inceneritore &#8220;San Ranieri&#8221; in zona Falcata a Messina.</p>
<p>Invitalia S.p.A. &#8211; difesa dagli avvocati Prof. Antonio Briguglio, Elena Vaccarella, Carmelo Belponer e Marcello Mancia &#8211; ha ottenuto dal Tribunale capitolino nel dicembre del 2015 un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che imponeva alla Regione di pagare il debito (nelle more lievitato per via degli interessi maturati) entro 40 giorni. L&#8217;Assessorato all&#8217;Energia però si è opposto all&#8217;esecuzione promossa in forza del suddetto titolo dinanzi il Tribunale di Palermo che, a fine 2016, ha sospeso la procedura coattiva ravvisando, scrive il Giudice Dott.ssa Alida Marinuzzi, &#8220;dubbi sull&#8217;efficacia del provvedimento&#8221;. Su reclamo proposto dai legali di Invitalia S.p.A., il contenzioso è così andato avanti fino all&#8217;ordinanza definitiva del 30.3.2017 che ha sbloccato l&#8217;iter del maxi pignoramento avviato. Il Tribunale di Palermo, IV Sezione Civile, ha infatti ritenuto che la &#8220;Regione ha provveduto a proporre opposizione tardiva e che il &#8220;decreto ingiuntivo, tuttavia non risulta sospeso né revocato&#8221;: per questo motivo è stato accolto il reclamo di Invialia S.p.A. che adesso potrà recuperare i soldi presso i cosiddetti terzi pignorati, ovvero le banche in cui l&#8217;Assessorato Regionale all&#8217;Energia ha attivato dei conti correnti.</p>
<p>[Daniele Ditta, La Sicilia 30.3.2017]</p>
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		<title>La beffa del Comune di Campofelice di Roccella: strada cambia nome, un hotel viene illegittimamente multato</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 14:14:53 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Acacia Resort per l&#8217;assessorato regionale del Lavoro avrebbe cambiato sede senza comunicare la variazione. Dopo la sanzione, il ricorso: l&#8217;azienda ha dimostrato che c&#8217;è stata solo una modifica della toponomastica da parte del Comune In oltre dieci anni di attività, l&#8217;Acacia Resort di Campofelice di Roccella ha mantenuto sempre la stessa sede. Per l&#8217;assessorato regionale del Lavoro, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Acacia Resort per l&#8217;assessorato regionale del Lavoro avrebbe cambiato sede senza comunicare la variazione. Dopo la sanzione, il ricorso: l&#8217;azienda ha dimostrato che c&#8217;è stata solo una modifica della toponomastica da parte del Comune In oltre dieci anni di attività, l&#8217;Acacia Resort di Campofelice di Roccella ha mantenuto sempre la stessa sede. Per l&#8217;assessorato regionale del Lavoro, invece, l&#8217;avrebbe cambiata, non comunicando la variazione entro i 30 giorni previsti dalla legge (come previsto dal D.P.R. 1124 del 1965) all&#8217;I.n.a.i.l. per la determinazione del premio dovuto. Motivo per cui la direzione territoriale del Lavoro, braccio operativo dell&#8217;assessorato, ha comminato alla società che gestisce l&#8217;hotel &#8211; la Scear s.r.l. &#8211; una sanzione di 507,70 euro. L&#8217;azienda però ha dimostrato che non c&#8217;è stato nessun cambio di sede, quanto piuttosto una modifica della toponomastica da parte del Comune di Campofelice di Roccella: da via Himera S.S. 113 km 204,3 (già contrada Pistavecchia) a viale Imera, 5-6. La vicenda &#8211; un concentrato di &#8220;<em>schizofrenia burocratica</em>&#8221; &#8211; è stata risolta dopo cinque anni dal Tribunale di Termini Imerese, sezione Lavoro, a cui la Scear s.r.l. si era vista costretta a fare ricorso. Ricorso che, secondo il giudice Roberto Rezzonico, &#8220;<em>deve ritenersi fondato</em>&#8220;. Nella sentenza, il giudice scrive che &#8220;<em>la sede aziendale non ha subito alcuna variazione</em>&#8221; e &#8220;<em>quand&#8217;anche si volesse considerate variazione il mero mutamento della denominazione del toponimo del luogo ove l&#8217;azienda ha sede, essa non sarebbe imputabile alla società, ma al Comune di Campofelice di Roccella</em>&#8220;. E&#8217; stata infatti l&#8217;amministrazione del centro madonita, con una delibera di Giunta del 2009, a modificare il nome della strada, come hanno dimostrato gli avvocati della Scear s.r.l. Carmelo La Fauci Belponer e Marcello Mancia.</p>
<p><script type="text/async-html" data-async-html-on-viewport="1" data-async-html-internal-queued="" data-async-html-internal-processed="" data-async-html-internal-started="" data-async-html-internal-executed=""></script>I documenti prodotti però non sono stati presi in esame dalla direzione territoriale del Lavoro (secondo cui non sono mai pervenuti), che non ha disposto nessuna audizione per l&#8217;accertamento dei fatti ed ha nuovamente contestato la violazione di legge a Cesare Augusto Madia, rappresentante legale della struttura ricettiva. Ci ha pensato così il giudice a dirimere la questione dando ragione alla Scear s.r.l. e condannando la Regione al pagamento delle spese legali per complessivi mille euro oltre Iva.</p>
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		<title>Esami sui campioni di suini, il Tribunale: stop al pagamento. Azienda vince, in prima battuta il braccio di ferro con l&#8217;Istituto Zooprofilattico</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 08:41:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Stop al pagamento delle tariffe per gli esami per la ricerca delle &#8220;larve della trichinella&#8221;: il giudice dà ragione, in prima battuta ad un&#8217;azienda che contesta la richiesta dell&#8217;Istituto Zooprofilattico siciliano. Il braccio di ferro, finito in Tribunale,riguarda le tariffe degli esami, obbligatoriamente eseguiti su campioni di suini. A opporsi alla richiesta di pagamento avanzata [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stop al pagamento delle tariffe per gli esami per la ricerca delle &#8220;larve della trichinella&#8221;: il giudice dà ragione, in prima battuta ad un&#8217;azienda che contesta la richiesta dell&#8217;Istituto Zooprofilattico siciliano. Il braccio di ferro, finito in Tribunale,riguarda le tariffe degli esami, obbligatoriamente eseguiti su campioni di suini. A opporsi alla richiesta di pagamento avanzata dall&#8217;Istituto era stata la CMB s.r.l., società che gestisce il mattatoio sito nel Comune di Corleone, assistita dall&#8217;<strong>Avv. Carmelo La Fauci Belponer</strong>. Alla riferita società l&#8217;Istituto aveva chiesto circa 81.000,00 euro, a fronte degli esami eseguiti negli anni. Richiesta, quest&#8217;ultima, che l&#8217;Istituto sta avanzando nei confronti di tutti gli stabilimenti di macellazione siciliani dopo che per anni gli esami sono stati eseguiti gratuitamente e dopo che è stata paventata l&#8217;ipotesi di danno erariale. Secondo la difesa della CMB s.r.l. però il pagamento non è dovuto in quanto le aziende pagano già delle tariffe, stabilite con decreto legislativo alle A.S.P. che, a loro volta, versano il 3,5% all&#8217;Istituto &#8220;<em>a copertura dei costi previsti per le analisi di laboratorio obbligatorie</em>&#8220;. Fra queste rientrano anche quelle per la ricerca della trichinella. Per l&#8217;Avvocatura dello Stato, che ha rappresentato l&#8217;Istituto, invece, &#8220;<em>l&#8217;esame trichinoscopico, qualora effettuato presso laboratori esterni all&#8217;impianto di macellazione, è a carico dell&#8217;operatore</em>&#8220;. Sulla vicenda si è pronunciato ora il Tribunale di Palermo, V sezione civile, che con un&#8217;ordinanza del Giudice Giulia Maisano, ha sospeso, in via cautelare, l&#8217;efficacia esecutiva dell&#8217;ingiunzione di pagamento. Il Tribunale dovrà adesso decidere nel merito della controversia. &#8220;<em>C&#8217;è un regolamento dell&#8217;Unione Europea &#8211; </em>spiega Santo Naselli, direttore del Dipartimento amministrativo dell&#8217;Istituto Zooprofilattico &#8211; <em>ed una normativa nazionale che lo recepisce, norme che impongono il pagamento a carico del mattatoio. In forza di queste disposizioni, accompagnate da una direttiva del Ministero che fissa le linee guida, abbiamo applicato le tariffe. Molti hanno già pagato, in tre o quattro si sono opposti. Il caso nasce perché finora non c&#8217;è mai stata chiarezza sull&#8217;applicazione delle norme, si tratta di esami eseguiti dal 2006 in poi. Adesso attendiamo il giudizio di merito&#8221;.</em></p>
<p>[Articolo tratto dal Giornale di Sicilia del 23.12.2016 di Stefania Giuffré]</p>
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