Domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. n.4 – Accolta la domanda di un dirigente medico dinnanzi la Corte di Cassazione

Con sentenza del 22.10.2022 la Corte di Appello di Roma, sez. II civile, ha accolto la domanda di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. – proposta da un dirigente medico – di altra sentenza della medesima Corte territoriale romana.

La revocazione, mezzo di impugnazione straordinario, può essere proposta laddove la sentenza revocanda sia frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è tale errore quanto la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando la decisione è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Nel caso in esame, l’attrice in revocazione ha frequentato il corso di specializzazione – prestando regolare attività medico-lavorativa prevista per il medesimo corso – ma non ha percepito alcuna remunerazione in violazione di quanto disposto dalle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE.

Siffatte direttive – recanti norme in materia di formazione dei medici specialisti – disciplinavano le condizioni e le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. In particolare, il punto 1 dell’allegato alla direttiva 75/363/CEE, come aggiunto dalla direttiva 82/76/CEE, stabiliva che l’attività svolta dagli specializzandi “forma oggetto di una adeguata remunerazione”.

L’art. 16 della direttiva 82/76 indicava, quale termine ultimo per la relativa attuazione, la data del 31.12.1982. La Repubblica Italiana ha omesso di dare esecuzione alle dette direttive.

Tale omissione ha cagionato al dirigente medico un danno patrimoniale.

In prima battuta la Corte di appello di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non prodotto il curriculum vitae da cui si sarebbe evinta la frequentazione.

In realtà l’attrice in revocazione aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante tale frequentazione, perfettamente esistente sia nel fascicolo di primo grado sia in quello di appello.

La rilevanza di tale sentenza è riconducibile a due ordini di ragioni:

  • la prima, l’accoglimento di un’azione di revocazione ex art. 395 n. 4 cpc di una sentenza è rarissimo nel panorama giurisprudenziale.
  • La seconda, risiede nel fatto che la Corte ha accertato che l’esistenza della dichiarazione sostitutiva costituiva un fatto positivamente stabilito e, per l’effetto, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma €. 11.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal medico in relazione al mancato adeguamento delle direttive unionali in materia di diritto alla retribuzione dei medici specializzandi
  • La seconda, la Corte di appello ha ravvisato l’errore di fatto nella circostanza che l’esistenza della dichiarazione sostitutiva era positivamente stabilita ed ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di oltre €. 11.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
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