Mutuo: la nuova “clausola di inadempimento”

Chi non ce la fa a pagare la rata del mutuo potrà perdere la casa senza bisogno di un procedimento di espropriazione forzata, di un processo esecutivo, di un giudice e di un’asta pubblica: la banca prenderà la sua casa e la venderà; con il ricavato dalla vendita forzata, soddisferà il suo credito e il debitore sarà definitivamente libero, senza nulla più dovere all’istituto di credito.

È quanto prevede in sintesi il testo del decreto legislativo approvato in data 21.4.2016 dal Consiglio dei Ministri che recepisce la direttiva comunitaria sui mutui.

Il funzionamento della riforma è piuttosto semplice e si può riassumere nei seguenti passaggi:

– innanzitutto, la nuova disciplina non ha effetto retroattivo e non si applica, quindi, a chi ha già firmato il contratto di mutuo, ma solo a chi lo stipulerà d’ora innanzi, o meglio “dopo 15 giorni dalla pubblicazione del testo di legge in Gazzetta Ufficiale” (il che dovrebbe avvenire a breve);

– in secondo luogo, non si tratta di una previsione obbligatoria e, quindi, valevole per tutti i contratti, ma solo per quelli in cui le parti abbiano espressamente concordato di inserire tale clausola (cosiddetta “clausola di inadempimento”).

Dunque, la disciplina di legge suggerisce solo uno dei modi con cui è possibile risolvere il problema della morosità del cliente, fermo restando che la banca ed il  mutuatario non saranno vincolati a recepire tale indicazione nel contratto. Si tratta, in definitiva, di una clausola facoltativa. In verità, i dubbi sorgono perché la banca, quando si tratta di erogare mutui, fa sempre il ruolo della parte forte, imponendo le proprie condizioni senza consentire al consumatore di trattare sui singoli punti del contratto, contratto che – evidentemente – è stilato su appositi formulari prestampati secondo la logica «prendere o lasciare»;   – la possibilità per la banca di mettere in vendita l’immobile scatterà solo dopo il mancato pagamento di 18 rate.

Attualmente, la disciplina sui mutui prevede la possibilità, per l’istituto di credito, di revocare il mutuo e imporre l’immediato rientro solo in caso di mancato adempimento di 7 rate.

Con la sottoscrizione della “clausola di inadempimento”, invece, la banca avrà la facoltà, in caso di morosità del cliente, di vendere l’immobile dato in garanzia e soddisfarsi sul ricavato, senza dover azionare la procedura di pignoramento e le aste giudiziarie; nello stesso tempo il mutuatario sarà totalmente libero da ogni debito, anche se il prezzo ottenuto dalla vendita dell’immobile dovesse essere inferiore al credito residuo della banca.

 

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